Le norme sono documenti emessi da organismi di diritto privato nazionali o sovranazionali allo scopo di definire determinate caratteristiche dei prodotti che ne consentano un’uniformazione sotto vari punti di vista (dimensionale, prestazionale, di sicurezza, ecc.).
Questi documenti possono, quindi, essere utilizzati dai costruttori per avere indicazioni su possibili modalità da utilizzare per proteggere le macchine e ridurne i rischi a livelli accettabili; le norme definiscono un “livello comune” di sicurezza che consente ai fabbricanti di orientarsi nel determinare se le misure adottate siano sufficienti o meno.
È però importante sottolineare la volontarietà dell’applicazione delle norme; questi documenti sono infatti un’“opportunità” che il progettista ha per aiutarsi nella scelta delle migliori soluzioni per la protezione delle macchine, ma non costituiscono in alcun modo un “vincolo” che possa limitare in qualsiasi modo la libera progettazione della macchina.
Una categoria speciale di norme sono le “norme armonizzate”, una particolare categoria di norme emesse da organismi di normazione europei a seguito di una richiesta formale da parte della Commissione europea; esse stabiliscono uno standard valido in tutto il territorio europeo e quindi nell’ambito di applicazione delle direttive.
L’avere norme europee condivise da tutti gli Stati membri permette di realizzare prodotti uniformi in tutto il territorio dell’Unione così contribuendo al libero scambio di merci; l’esistenza di norme tecniche differenti nei vari Stati può costituire, infatti, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti, in quanto, pur non essendo cogenti, possono essere utilizzate nelle transazioni commerciali e spesso costituiscono, di fatto, uno standard di riferimento molto diffuso.
L’importanza delle norme armonizzate è poi legata alla “presunzione di conformità”, un’opportunità formidabile lasciata al fabbricante; infatti, rispettando una norma armonizzata di tipo C che copre tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili a una specifica macchina, il costruttore è automaticamente sicuro di aver rispettato appieno la direttiva Macchine.
Si tenga però presente che l’applicazione di una norma armonizzata facilita il fabbricante nella scelta delle misure di sicurezza da adottare sulle macchine, ma non lo dispensa dall’eseguire una valutazione dei rischi.
Va sottolineato, anche in questo caso, come l’applicazione delle norme armonizzate — come del resto quella di qualsiasi tipo di norma — sia volontario, una libera scelta del costruttore; l’esistenza di una norma armonizzata non rappresenta in alcun modo un vincolo e non fornisce nessuna soluzione precostituita che debba essere obbligatoriamente adottata.