…qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva.
Il mandatario è pertanto incaricato formalmente dal fabbricante e deve avere sede all’interno dell’Unione Europea.
Tuttavia, non si tratta di un obbligo ma di un’opportunità concessa ai fabbricanti. Esiste infatti un’altra figura la cui designazione e tutt’altro che opzionale per i fabbricanti extra UE, si tratta della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (o la documentazione tecnica pertinente) che deve essere stabilita nella Comunità.
Quali sono i compiti del mandatario?
L’articolo 5 della Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che fabbricante o suo mandatario hanno gli stessi obblighi: dalla soddisfazione dei pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute alla messa a disposizione del Fascicolo Tecnico e di tutte le informazioni necessarie, dall’espletamento delle appropriate procedure di valutazione della conformità alla redazione della dichiarazione CE di conformità in accompagnamento alla macchina.
Non solo…rimandiamo direttamente alla Direttiva per ogni approfondimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0042&from=it#d1e829-24-1
Ciò che e importante sapere è che il mandatario può fare le veci anche solo in parte del fabbricante e che, dal momento che la sua nomina non e necessaria, subentra la figura autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (o la documentazione tecnica pertinente) la cui individuazione invece e richiesta obbligatoriamente ai fabbricanti extra EU.
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