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La figura del Fabbricante, ruolo e obblighi

La figura del Fabbricante, ruolo e obblighi

Questa settimana, per la rubrica RUOLI E LE RESPONSABILITA’ NEL MONDO DELLA SICUREZZA, non posso che raccontare della figura primaria, da cui parte l’intero processo, oltre che il ruolo con maggior responsabilità: il FABBRICANTE (reale o apparente).

Chi è il fabbricante?

Si tratta della persona, fisica o giuridica, che fabbrica tangibilmente il prodotto o ne commissiona la progettazione e la realizzazione, commercializzandolo e apponendovi il proprio marchio o nome.

Il fabbricante è il soggetto che si assume la responsabilità della conformità della macchina, indipendentemente dal fatto che l’abbia progettata e/o costruita.

La Guida all’applicazione della Direttiva Macchine specifica:

The process of design and construction of machinery or partly completed machinery may involve several individuals or companies, but in this case one of them must take the responsibility, as the manufacturer, for the conformity of the machinery or partly completed machinery with the Directive. However, the term manufacturer in this Directive also can apply to other persons who have the responsibilities for conformity assessment and CE marking […].

E nel caso di insieme di macchine?

Faccio ancora riferimento alla Guida all’applicazione della Direttiva Macchine che spiega:

Usually, the elements constituting an assembly of machinery are supplied by different manufacturers, however one person must assume the responsibility for the conformity of the assembly as a whole. This responsibility can be assumed by the manufacturer of one or more of the constituent units, by a contractor or by the user.

Ciò significa che il fabbricante è colui che si assume la responsabilità della conformità dell’insieme di macchine ai requisiti della direttiva e può essere qualunque soggetto che disponga di sufficienti informazioni e controllo sulla realizzazione dell’insieme di macchine per essere in grado di assolvere a tale compito. Non solo, è di estrema importanza che il soggetto in questione abbia controllo sulla produzione e sulla realizzazione dell’insieme tale da poter stabilire le misure di sicurezza da adottare per garantirne la conformità.

Marcatura CE, chi firma?

Scopo primario della assunzione di responsabilità da parte di un solo soggetto (manufacturer) è consentire all’utente finale o alle autorità di vigilanza del mercato di contattare il soggetto in caso di problemi. Pertanto, le informazioni (the manufacturer’s business name and full address – §383) devono essere riportate nella Dichiarazione di conformità CE e indicati sulla macchina e sul manuale di istruzioni (1.7.4.2). Fonte: Guida all’applicazione della Direttiva Macchine

Vuoi saperne di più sulle responsabilità del fabbricante e come assolvere al ruolo?

Contattami j.lazzari@consafe.it

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