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Regolamento Macchine: obblighi chiave per importatori e distributori

Regolamento Macchine: obblighi chiave per importatori e distributori

Il Nuovo Regolamento 2023/1230 nella definizione dei requisiti essenziali di sicurezza per le macchine vendute e utilizzate nello Spazio Economico Europeo (SEE), coinvolge diversi operatori economici, e tra essi l’importatore e il distributore giocano ruoli fondamentali nel garantire la conformità ai requisiti europei delle macchine provenienti da Paesi terzi.

Partiamo dalle definizioni:

Il regolamento n. 765 del 2008 è il primo riferimento legislativo a cui affidarsi in caso di marcatura CE, anche per quanto riguarda le definizioni, in particolare:

Importatore: una persona fisica o giuridica che sia stabilita all’interno dell’Unione europea e che immetta sul mercato un prodotto originario di un paese terzo.

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato una macchina / un prodotto.

Nella catena di fornitura, quindi compra o rivende la macchina / il prodotto ed è diverso dal fabbricante o dall’importatore – quindi non produce, non fa produrre e non compra extra UE.

Quali sono gli obblighi degli importatori

Gli importatori devono immettere sul mercato comunitario macchinari / prodotti conformi. Di conseguenza, prima di immettere un macchinario / prodotto sul mercato, gli importatori devono controllare che il fabbricante abbia rispettato le procedure per marcare CE.

Quindi l’importatore deve avere verificato che il fornitore venda delle macchine / prodotti sicuri, deve averne un’evidenza documentale e poi deve controllare i prodotti a sua volta prima di venderli (ove ritenuto necessario).

Gli importatori devono indicare sulla macchina / prodotto:

  • il proprio nome;
  • la propria denominazione commerciale;
  • l’indirizzo a cui possono essere contattati.

L’importatore assicura inoltre che la macchina / il prodotto sia accompagnato sempre da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente comprensibile dal consumatore o dall’utilizzatore finale. Quindi, se si importa in Italia dalla Cina, sarà necessario tradurre in italiano le istruzioni.

Ove ritenuto opportuno, alla luce dei rischi presentati da quella macchina / prodotto, gli importatori sono tenuti a fare delle prove a campione su quanto commercializzato, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori.

Quindi non è sempre sufficiente ricevere i test report o i certificate of compliance del laboratorio accreditato, perché nei laboratori potrebbero aver fatto i test su prodotti diversi. La norma mette nero su bianco che l’importatore dovrebbe fare dei test a campione se ha qualche dubbio o se il prodotto è particolarmente pericoloso.

Infine, anche l’importatore deve conservare la documentazione tecnica per una quantità di tempo che varia a seconda della direttiva di riferimento.

Quali sono gli obblighi dei distributori

Il distributore è una persona che compra e rivende all’interno del mercato europeo.

Cosa dice il regolamento

“Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili”.

Quindi, i distributori, devono fare un controllo formale sulla sicurezza del prodotto ma non hanno le medesime responsabilità degli importatori e dei fabbricanti.

Questo controllo formale annovera, in pratica:

  • la verifica che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità;
  • la verifica che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti;
  • la verifica che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile. Pertanto, è sua responsabilità tradurre le istruzioni oppure pretendere che gli vengano fornite già tradotte. In caso contrario sta mancando a un suo obbligo.

Infine, il distributore garantisce che immagazzinerà, conserverà e trasporterà la macchina / il prodotto senza generare rischi successivi.

Eccezioni

Tutto abbastanza lineare, ma ci sono delle eccezioni:

  • in alcuni casi gli obblighi dei fabbricanti sono applicati anche agli importatori e ai distributori:
  1. “Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente … [atto] ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo [R2], quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata”. Art. R6 (capo R2 della Decisione 768/2008/CE)
  • L’altra eccezione è data invece dagli specifici regolamenti di prodotto. In varie direttive, infatti, gli obblighi delle varie figure sono equiparati. In altre direttive, invece, ci sono dei vincoli. Per esempio, la direttiva relativa ai prodotti medicali identifica molto bene obblighi e ruoli delle varie figure al fine di garantire la tracciabilità e sicurezza dei prodotti.

Conclusioni

Ogni operatore economico coinvolto nella commercializzazione di una macchina o di un prodotto ha responsabilità specifiche e non può delegare completamente le proprie verifiche al successivo anello della catena.

È fondamentale, dunque, una stretta collaborazione tra fabbricanti, importatori e distributori per garantire la conformità dei prodotti e la sicurezza degli utilizzatori.

In sintesi, importatori e distributori, pur avendo ruoli diversi, condividono la responsabilità di assicurare che i prodotti siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e che siano utilizzati in modo corretto.

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