Il Decreto Legislativo 81/08, noto anche come “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro“, rappresenta uno dei documenti normativi fondamentali in Italia per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Approvato nel 2008, questo decreto integra e aggiorna diverse leggi preesistenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il principale obiettivo del D.Lgs. 81/08 è quello di stabilire norme chiare e precise per prevenire gli infortuni sul lavoro e migliorare le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi. Il testo si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività, ponendo l’accento sulla responsabilità dei datori di lavoro nel garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Le disposizioni del decreto coprono una vasta gamma di aspetti, tra cui:
In fase di analisi iniziale è da stabilire se un’attrezzatura di lavoro è nuova oppure usata.
Si considera usata quando è stato già utilizzata in uno Stato dell’Unione Europea e deve essere nuovamente immessa sul mercato.
Spesso, tuttavia, le macchine usate e in esercizio sono state costruite prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la direttiva che ha imposto l’obbligo della marcatura CE.
Per queste macchine, infatti, bisogna procedere ad un intervento di adeguamento ai requisiti di conformità.
Entra qui in gioco l’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
La legislazione italiana prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’Allegato V del d.lgs. 81/08.
In sintesi, per i macchinari utilizzati prima del 1996 è necessario procedere ad un intervento di adeguamento all’all. V del D.Lgs. 81/08 che riporta quindi una lista di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:
L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:
Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il DdL, supportato da consulenti esperti dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso e riportare l’analisi nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08.
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