La Direttiva Macchine 2006/42/CE elenca in dettaglio la documentazione che il 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲 o impianti deve produrre.
La documentazione si compone di:
Il Fascicolo Tecnico della macchina è una raccolta di tutta la parte documentale che ha coinvolto la progettazione, la costruzione e il collaudo della macchina stessa.
Contrariamente al Manuale, il Fascicolo Tecnico NON deve essere fornito al cliente, ma deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze legate all’uso della macchina all’interno della Comunità Europea.
La disponibilità deve essere garantita per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato della macchina o dell’ultimo esemplare di macchina (se si tratta di una fabbricazione in serie); a fronte di una richiesta da parte delle autorità competenti, il fabbricante deve essere in grado di presentarlo debitamente assemblato nei tempi richiesti.
Interessante sapere che la Direttiva Macchine 2006/42/CE prescrive che la Dichiarazione CE di conformità, redatta dal fabbricante, dovrà contenere gli estremi della persona (anche giuridica) autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico o la documentazione tecnica pertinente (in caso di quasi-macchine). Ciò significa che il FT, di cui non è prescritta una costituzione in fase di redazione, possa essere costituito e archiviato da una figura incaricata.
Il Fascicolo Tecnico attesta e dimostra alle autorità di controllo che la macchina o impianto rispettino i requisiti essenziali di sicurezza e quindi la conformità CE.
Esso si compone di:
C.F. / P.IVA 04518090404
Tel. 0541 1648549
Sede Legale e operativa
Emilia-Romagna e Marche:
Viale Costantinopoli, 45 Rimini (RN)
Sede operativa Lombardia:
Via Luigi Cadorna, 4 Inverigo (CO)