Il Mandatario
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La figura del Mandatario
La direttiva macchine descrive il mandatario come segue:
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva.
Il mandatario è pertanto incaricato formalmente dal fabbricante e deve avere sede all’interno dell’Unione Europea.
Tuttavia, non si tratta di un obbligo ma di un’opportunità concessa ai fabbricanti. Esiste infatti un’altra figura la cui designazione è tutt’altro che opzionale per i fabbricanti extra UE, si tratta della persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico (o la documentazione tecnica pertinente) che deve essere stabilita nella Comunità.
Quali sono i compiti del Mandatario
All’Art. 5 della Direttiva Macchine 2006/42/CE si prescrive ciò che il fabbricante o il suo mandatario devono fare prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 della Direttiva Macchine 2006/42/CE;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Testo completo della Direttiva Macchine 2006/42/CE per tutti i dettagli.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.
Ciò che è importante sapere è che il mandatario può fare le veci anche solo in parte del fabbricante e che, dal momento che la sua nomina non è necessaria, subentra la figura autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (o la documentazione tecnica pertinente) la cui individuazione invece è richiesta obbligatoriamente ai fabbricanti extra EU.